Statuto
STATUTO
ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA INFERMIERI ESPERTI COMUNICAZIONE IPNOTICA
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita l’Associazione scientifica senza scopo di lucro denominata “Associazione Scientifica Infermieri Esperti Comunicazione Ipnotica”, siglabile “ASIECI”.
Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Torino, Via Broni, 4b/ ovvero Corso Spezia 22
Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e distaccate in altre città sul territorio nazionale e all’estero. La variazione della sede legale nell’ambito del medesimo comune non comporta la modifica dello statuto sociale.
Art. 3 – Scopo
L’A.S.I.E.C.I. è un’associazione scientifica, apartitica, senza finalità di lucro ed ha come scopi statutari:
– promuovere e sviluppare la cultura e la pratica della comunicazione ipnotica;
– promuovere come impegno costante e prioritario un’assistenza adeguata a tutte le persone che per motivi diagnostici e terapeutici devono affrontare procedure/interventi spesso dolorosi, sviluppando un approccio interdisciplinare per i pazienti che afferiscono a tutte le aree della medicina, allo scopo di migliorare il vissuto delle persone circa queste pratiche cliniche;
– favorire lo sviluppo professionale degli operatori sanitari per migliorare l’assistenza alla persona e più in generale contribuire ad elevare la qualità di vita dell’Uomo, come individuo e come collettività;
– attestare la qualificazione e la preparazione scientifica e professionale dei propri soci, per ognuno nell’ambito delle proprie competenze, regolate dalla legge, nei campi di applicazione della comunicazione ipnotica;
– promuovere corsi didattici e di formazione nel campo della comunicazione ipnotica;
– diffondere le conoscenze di nuovi modelli organizzativi ed assistenziali;
– incrementare ogni iniziativa adatta a far conoscere e formare gli operatori al corretto impiego , nel proprio ambito di competenza la cultura dell’ipnosi.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli utili esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale. L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione potrà organizzare e promuovere:
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a) con idonei mezzi la ricerca, l’applicazione della comunicazione ipnotica e delle tecniche affini nel campo scientifico e nell’assistenza infermieristica;
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b) la promozione e/o la pubblicazione di bollettini, riviste, periodici in tema di comunicazione ipnotica;
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c) nell’ambito della formazione, attività formative validate e certificate (anche in ambito ECM) al fine di sviluppare negli operatori competenze specifiche nell’ambito della comunicazione ipnotica;
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d) delle attività rivolte ai soci e/o a soci di associazioni con finalità analoghe, in relazione all’applicazione della comunicazione ipnotica come tecnica che permette l’empowerment della persona;
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e) rapporti di collaborazione con enti quali ad esempio la Federazione dei Collegi I.P.A.S.V.I., l’associazione Istituto Franco Granone C.I.I.C.S, l’Università degli Studi di Torino, il Tribunale dei Malati, le Associazione di familiari e/o pazienti, le associazioni di volontariato che operano in ambito sanitario e in generale con le associazioni che si occupano di ipnosi clinica sia in ambito nazionale sia in ambito estero.
Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’Associazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economico-finanziaria nonché tutti gli atti e le operazioni relativi ritenuti necessari e/o opportuni.
L’Associazione può intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.
È fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.
Art. 4 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 5 – Soci
Possono essere soci cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nonché società ed enti pubblici e privati italiani e stranieri che condividano la finalità dell’Associazione. Sono soci coloro che contribuiscono all’attività dell’Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
La domanda di Associazione deve essere inoltrata, in forma scritta, al Consiglio Direttivo dell’Associazione, che delibera in proposito.
L’eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all’interessato in forma scritta.
In caso di rigetto l’interessato può inoltrare la propria domanda di Associazione all’Assemblea dei Soci, che delibera in proposito.
L’appartenenza all’Associazione ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell’Associazione. È espressamente esclusa possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell’Associazione. I soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell’Associazione e che non sia in regola con il versamento della quota associativa. Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili. Le quote versate da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsate.
Art. 6 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività: a) dalle quote associative;
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da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;
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entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
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contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
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da proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionale;
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da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento dello scopo associativo
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entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
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da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’associazione scientifica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.
Le quote annuali devono essere pagate nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
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b) il Consiglio Direttivo;
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c) il Presidente del Consiglio Direttivo.
Le cariche dei consiglieri sono svolte gratuitamente.
Tuttavia, il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone – anche membri del Consiglio Direttivo stessi – per l’espletamento di particolari incarichi inerenti le finalità istituzionali dell’associazione.
Art. 8 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l’approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell’anno in corso.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
-
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
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b) su richiesta indirizzata, al presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso di convocazione contenente data, ora e luogo sia della prima che della eventuale seconda convocazione, e ordine del giorno.
La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire con qualsiasi mezzo che possa comprovare l’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
La raccomandata verrà inviata all’indirizzo risultante sul libro soci. Nel caso in cui la convocazione venga effettuata a mezzo fax o posta elettronica, il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica cui l’avviso di convocazione è inviato deve essere quel- lo risultante da libro soci. I soci sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.
Nel caso in cui l’associazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in formato telematico, la stessa potrà essere convocata, nei medesimi termini, sul bollettino stesso, purché lo stesso sia destinato a tutti i soci. In caso di particolare urgenza l’Assemblea può essere convocata mediante l’invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l’adunanza. L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente convocata per la presenza di tutti i soci. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri due soci.
Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
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a) discutere e deliberare sui rendiconti economico e finanziari e sui bilanci preventivi, nonché sulle relazioni al rendiconto economico e finanziario del Consiglio Direttivo;
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b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
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c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere;
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d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
In sede straordinaria:
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a) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
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b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
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c) deliberare sul trasferimento di sede dell’Associazione;
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d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le Assemblee, sia in se- de ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza più uno dei voti dei soci presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
I verbali relativi alle deliberazioni assembleari, i rendiconti economico finanziari e i bilanci preventivi vengono lasciati per i trenta giorni successivi alla loro approvazione nella sede legale, a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione.
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri nominati dall’Assemblea dei soci tra i soci dell’Associazione. Il Consiglio dura in carica per cinque esercizi sociali e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rinominati. Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice Presidente dell’Associazione, il quale sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:
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a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
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b) predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari;
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c) deliberare l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;
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d) deliberare sull’esclusione dei soci;
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e) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
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f) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all’ammontare della quota sociale. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata – anche a mano – fax o e-mail inviati o consegnati almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o fax almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal più anziano d’età dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 10 – Il Presidente dell’Associazione
Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Associazione dirige l’associazione con l’utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumersi decreti d’urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica cinque anni.
Art. 11 – Comitato Scientifico
Il Consiglio Direttivo può eleggere un Comitato Scientifico aventi funzioni consultive e di indirizzo.
Il Comitato Scientifico, costituito da personalità di eccellenza nelle materie di interesse dell’Associazione, dura in carica tre anni e suoi membri possono essere rinominati.
Art. 12 – Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Rendiconto Economico e Finanziario che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile.
Art. 13 – Disposizioni generali e finali
L’eventuale scioglimento prima dei termini statutari dovrà essere deliberata da una riunione dell’Assemblea dei Soci, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell’Associazione e nominerà uno o più liquidatori.
Art. 14 – Scioglimento
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione disposta dalla legge.
Art. 15 – Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’Assemblea dei Soci.
Art. 16 – Clausole finali
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Torino, 04/10/14
IL PRESIDENTE FILOMENA MURO
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